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PRIMO PIANO
Il Consiglio dei Ministri, di venerdì 28 febbraio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.
A questo scopo, con il decreto si interviene in diversi ambiti, di seguito elencati in modo non esaustivo, insieme alle principali misure previste.
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IN EVIDENZA
Amministratori di condominio. Le spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali trasmesse entro il 9 marzo 2020
In deroga a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016, rubricato: «Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali», esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2019, gli amministratori di condominio, individuati dal medesimo articolo 2, del citato decreto trasmettono i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 9 marzo 2020. Questo è quanto prevede il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot. n. 100083/2020.
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Modificate le specifiche tecniche della fatturazione elettronica | Posticipata al 4 maggio la scadenza per l’adesione al servizio di consultazione
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot. n. 99922/2020:
- ampliato il periodo transitorio, prevedendo la possibilità di effettuare l’adesione al richiamato servizio di consultazione fino al 4 maggio 2020;
- stabilito, che i consumatori finali che abbiano effettuato l’adesione al servizio possano consultare le proprie fatture ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020;
- approvate nuove specifiche tecniche.
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Dichiarazioni d’intento. Aggiornati modello, istruzioni di compilazione e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati | A ciascun fornitore, dal prossimo 2 marzo, informazioni disponibili sul “Cassetto fiscale”
Con provvedimento del 27 febbraio 2020, prot. n. 96911/2020, del direttore dell’Agenzia delle entrate, approvate le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate rende disponibili a ciascun fornitore, dal prossimo 2 marzo, mediante l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia medesima, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con il medesimo provvedimento aggiornati il modello di dichiarazione d’intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per adeguarli alla normativa vigente. Il modello è immediatamente utilizzabile, tuttavia, l’utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in esame sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
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Scontrino elettronico, dai buoni pasto all’acquisto in leasing dei registratori telematici: una circolare delle Entrate scioglie i dubbi più frequenti degli operatori
È possibile utilizzare il credito d’imposta per i registratori telematici se l’acquisto avviene tramite leasing? Come comportarsi con la trasmissione dei corrispettivi nel caso dei cosiddetti ticket restaurant? Sono alcuni dei dubbi sciolti dalla circolare n. 3/E , che mette a sistema le ultime novità sul tema della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
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Triennio formativo 2020-2022. Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali
Con circolare del 20 febbraio 2020, n. 3, la Ragioneria generale dello Stato illustra la disciplina della formazione obbligatoria per i revisori iscritti al registro della revisione legale dei conti per il Triennio formativo 2020-2022.
La circolare, in particolare, interviene sulle modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento professionale, le procedure per l’accreditamento degli enti formatori eventualmente interessati, la disciplina prevista per il riconoscimento della formazione svolta presso gli ordini professionali e le società di revisione legale iscritte al Registro.
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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, preso atto della prossima emanazione di disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (normativa antiriciclaggio) in esito al processo di recepimento della Direttiva n. 2018/843 (cd. V Direttiva antiriciclaggio) nonché della recente diffusione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018 (la prima analisi nazionale emanata dopo l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017), ha deliberato, nel corso dell'ultima seduta, di differire al prossimo 1 ° gennaio 2020 il termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli iscritti le Regole Tecniche emanate lo scorso gennaio ai sensi dell'art. 11, co. 2, del Decreto legislativo n. 231/2007.
Con la circolare n. 14 del 17/6/2019 dell’Agenzia delle Entrate gli operatori possono tirare un sospiro di sollievo per l’ufficializzazione della possibilità di poter continuare, anche dal 1/7/2019, ad emettere/trasmettere le fatture elettroniche con data retro imputata. Qualche imbarazzo è stato avvertito in merito all’esemplificazione in cui la circolare (§ 3.1), pur richiamando espressamente la possibilità che la fattura riepilogativa differita possa essere inviata (anche) in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti dal 1° al 15° giorno del mese successivo, precisa che la valorizzazione del campo “data” va eseguita riportando quella dell’ultima operazione (ad esempio 28 settembre in una sequenza di operazioni datate 2, 10 e 28). A tal riguardo ci sentiamo di osservare che si tratta di una delle soluzioni possibili e che, per le fatture differite, non si intravedono (alle condizioni sotto citate) motivi ostativi alla possibilità di indicare come data anche quella dell’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni. (Così, esordisce
In merito alla emissione di una la nota di variazione relativa ad una fattura originaria emessa applicando lo “split payment”, nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti applicativi e temporali di cui dell’art. 26, del D.P.R. n. 633 del 1972, emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria emessa.
Quando, invece, la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in sede di “split payment”, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla suddetta fattura. In forza di ciò e trattandosi di una rettifica apportata ad un’IVA che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, lo stesso non avrà diritto
Al via da oggi e fino al 24 luglio una consultazione pubblica per acquisire le osservazioni di operatori economici, ordini professionali ed esperti sullo schema di provvedimento - pdf dell’Agenzia delle Entrate che dà attuazione alle modifiche alla disciplina del Patent box contenute nell’articolo 4 del Decreto crescita (DL n. 34/2019). Da oggi, infatti, è online sul sito delle Entrate la bozza del documento che illustra le regole da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura ordinaria (ruling). In particolare, il provvedimento spiega che l’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce il beneficio e che la variazione in diminuzione va ripartita in tre quote annuali di pari importo.
L’Agenzia delle Dogane con nota del 12 luglio 2019, prot. 73328/RU, fornice i chiarimenti in merito alle autofatture emesse in caso di estrazione dei beni dai depositi IVA. Le Dogane, nel richiamare una precedente risposta dell’Agenzia delle Entrate, la n.104 del 9 aprile 2019, ritiene che nelle ipotesi in cui non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito nel deposito IVA ed il bene estratto (ad es.: per lavorazioni) in quanto quest’ultimo deve essere incrementato delle spese ad esso riferibili, l’autofattura emessa al momento dell’estrazione non è più una mera integrazione di altro documento, quanto un documento atto ad individuare il valore del bene estratto e la corretta base imponibile. Ne consegue che la citata autofattura emessa per l’estrazione dei beni dovrà essere elettronica tramite il Sdi. Salvo il caso di operazioni nei confronti di soggetti non residenti identificati (identificazione diretta ovvero con rappresentante fiscale) o da loro
Le autofatture emesse per l’estrazione dei beni da un deposito IVA possono, secondo la libera determinazione dei soggetti operanti, essere analogiche o elettroniche extra SdI, con obbligo di fattura elettronica via SdI nel solo caso in cui il bene, estratto dall’operatore italiano, durante la permanenza nel deposito sia stato oggetto di una prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, che ne ha modificato il valore. È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 142 del 14 maggio 2019, con la quale l’Agenzia delle entrate ha risposto ad un quesito sull’emissione di una autofattura elettronica mediante Sdi, in caso di estrazione da un deposito Iva di merci importate da un Paese asiatico, laddove non vi fosse corrispondenza fra il valore del bene ceduto all’interno del deposito e quello del bene estratto.
I soggetti identificati (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale) non sono obbligati alla fatturazione elettronica. Nel caso di operazioni nei loro confronti (o dagli stessi poste in essere) che vadano documentate con fattura, questa potrà comunque essere elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI). A tale regola non si sottrae l’estrazione dei beni dai depositi IVA.
Parte il Patent box, l’agevolazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali come opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi ecc. introdotta dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2004). L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha pubblicato un provvedimento, prot. n. 2015/154278, che indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alla procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling, e una circolare (n. 36/E del 1° dicembre 2015), che fornisce i primi chiarimenti sulle modalità e sugli effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione, sulla disciplina delle operazioni straordinarie nell’ambito dell’agevolazione stessa e sulle modalità di accesso alla procedura di ruling.
Circa 3,8 miliardi di euro nelle casse dello Stato dalla voluntary disclosure, la procedura di collaborazione volontaria per l’emersione dei capitali detenuti all’estero: è il gettito stimato, al netto degli interessi, applicando aliquote medie prudenziali agli oltre 59 miliardi e 500 milioni di euro di attività per le quali è stata chiesta la regolarizzazione.
Il gettito effettivo sarà determinato dall’attività di accertamento, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, sulle istanze presentate. L’operazione, avviata un anno fa con la legge n. 186/2014, si è chiusa alla mezzanotte del 30 novembre scorso con oltre 129mila domande inviate.
Disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli Certificazione Unica (Cu) e 730 targati 2016. Per i contribuenti che possono utilizzare il modello 730/2016, da quest’anno sarà possibile inviare la comunicazione dell’amministratore di condominio compilando il nuovo quadro K, senza dover presentare il quadro AC del modello Unico Persone Fisiche.
Gli esportatori abituali potranno compilare più velocemente le dichiarazioni d’intento da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate per poter effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA.
Con l’aggiornamento del software, pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it, i contribuenti potranno “importare” nelle dichiarazioni d’intento tutti i dati contenuti nel frontespizio di una dichiarazione già compilata e raggruppare più dichiarazioni in un unico file in modo da inviare in un’unica soluzione più lettere di intento.
La Commissione degli esperti durante la riunione del 2 dicembre 2015 ha espresso il proprio parere su una serie di interventi relativi alla applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2015.
Per effetto del decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015, contenente le regole tecniche per l’avvio del processo tributario telematico, le parti, si possono costituire con modalità telematiche relativamente ai ricorsi notificati a partire dal 1° dicembre 2015, da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali della Toscana e dell’Umbria.
In attuazione della legge di delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23), il Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante le «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco ...», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18/08/2015, oltre a disporre la revisione delle disposizioni antielusive al fine di disciplinare il principio generale del divieto dell’abuso del diritto, dandone una nuova definizione, unificata a quella dell’elusione ed estesa a tutti i tributi, non limitata a fattispecie particolari e corredata dalla previsione di adeguate garanzie procedimentali, introduce un limite al raddoppio dei termini per l’accertamento in caso di reato tributario: il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. Tuttavia gli effetti degli atti di controllo notificati sulla base previgente disciplina del raddoppio sono fatti salvi espressamente dalla
In attuazione della legge di delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23), l’articolo 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante le «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco ...», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18/08/2015, disponela revisione delle disposizioni antielusive al fine di disciplinare il principio generale del divieto dell’abuso del diritto, dandone una nuova definizione, unificata a quella dell’elusione ed estesa a tutti i tributi, non limitata a fattispecie particolari e corredata dalla previsione di adeguate garanzie procedimentali. Analizziamo, di seguito comma per comma la novella contenuta nel decreto delegato.
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha diffuso un nuovo studio della serie dedicata agli approfondimenti tecnico-applicativi sui principi contabili nazionali. Il nuovo contributo, dedicato all’OIC 24 “immobilizzazioni immateriali” (link al documento pubblicato nel sito della Fondazione OIC), esamina alcuni aspetti inerenti le novità del principio contabile pubblicato dall’Organismo Italiano di Contabilità nel gennaio 2015, fornendo anche alcune considerazioni sul trattamento contabile delle poste esaminate.
Disponibili le risposte dell’Agenzia ai quesiti di professionisti e stampa specializzata in tema di collaborazione volontaria. Dopo le prime indicazioni contenute nella circolare n. 10/E del mese di marzo (in “Finanza & Fisco” n. 1/2015, pag. 24) e in quella n. 27/E di luglio (in “Finanza & Fisco” n. 14/2015, pag. 974), la circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 fornisce ulteriori precisazioni sull’applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero.
In caso di somme dovute da un contribuente in base ad un accertamento con adesione o ad una conciliazione giudiziale, gli eredi dovranno pagare solo imposte e interessi e non le sanzioni. È questo uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E, con cui vengono sciolti i dubbi sull’applicabilità del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ex art. 8 del D.Lgs. 472/1997, in alcuni casi particolari.
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